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da wikipedia:

“Gli organi del condominio

Gli organi del condominio sono l’amministratore di condominio e l’assemblea di condominio (comunemente detta: riunione di condominio).

Il condominio sorge automaticamente quando in un edificio i proprietari sono o diventano due o più (es. l’originario unico proprietario vende un edificio a due acquirenti).

Si parla di Condominio minimo quando i condomini sono due. Se i proprietari sono più di otto , è obbligatoria la nomina di un amministratore; non sono previste sanzioni in caso di inadempienza a questa norma, se non la possibilità della nomina di un amministratore giudiziario, a opera del Tribunale, su istanza anche di un solo condomino. Se i proprietari non sono più di quattro, possono provvedere direttamente alla gestione.

L’amministratore del condominio

L’amministratore è l’organo che esegue le deliberazioni dell’assemblea, riscuote i contributi dai condomini ed eroga le spese occorrenti per la gestione e la manutenzione, redige il rendiconto annuale (Bilancio condominiale), rappresenta il condominio nei procedimenti giudiziari nei quali è parte.

L’amministratore di condominio dura in carica un anno, ma può essere revocato in ogni momento, salvi i danni. Nomina, revoca e determinazione della retribuzione dell’amministratore spettano all’assemblea con la maggioranza dei presenti (anche per delega) all’assemblea che rappresentino <un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio> (art. 1136 2° comma).

L’amministratore può essere revocato dal Tribunale, su istanza di almeno un condomino, quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, quando non rende il conto per due anni consecutivi o quando, essendogli stato notificato un atto di citazione, non ne informa tempestivamente l’assemblea dei condomini.”

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